STATUTO
Ente del
Terzo Settore (ODV)
ART. 1
(Denominazione, sede e
durata)
E’ costituita
fra i presenti, ai sensi del Codice
civile e del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una
associazione avente la seguente denominazione:
“_________Sulle Ali del Sorriso_________ ODV, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Biancavilla , via Brescia 89_______ e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e
attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento
prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui
all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
_interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni , e interventi, servizi e prestazioni di cui
alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22
giugno 2016, n.
112, e successive modificazioni
L’associazione può
esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse
generale, secondarie e strumentali
rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito
Decreto ministeriale:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L’associazione può
esercitare anche attività di raccolta
fondi _____________________ - attraverso la richiesta a terzi di donazioni,
lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero
degli associati)
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione
una domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta
elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed
accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di
attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
L'Organo di amministrazione delibera
sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di
interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve
essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di
amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro
60 giorni, motivare la deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non
sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che
sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte,
se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva
convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei
casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli
associati)
Gli associati
hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di
essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività
dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e
manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed
approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese
effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno
delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
-
Gli associati
hanno l’obbligo di:
-
rispettare
il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
-
svolgere
la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto;
-
versare
la quota associativa secondo l’importo, le modalità di
versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
-
ART. 5
(Perdita della qualifica
di associato)
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione
deve comunicare in forma scritta la
sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale
dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all’associato.
I
diritti di partecipazione
all’associazione non sono trasferibili.
Le
somme versate a titolo di quota associativa non
sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
-
l’Assemblea;
-
l’Organo
di amministrazione (o consiglio direttivo);
-
il
Presidente;
-
l’Organo
di controllo;
Ai componenti
degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata
ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun
associato ha un voto.
Ciascun
associato può farsi rappresentare in
Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può
rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i
co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene
mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e
seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno _15 giorni prima
della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli
associati.
L’Assemblea si
riunisce almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea ha
le seguenti competenze inderogabili:
-
nomina e revoca
i
componenti degli organi associativi
e, se previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
-
approva
il bilancio di esercizio;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è
validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti,
in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o
per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Organo di
amministrazione)
L’Organo di
amministrazione opera in attuazione
delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente
e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato
con motivazione.
Rientra nella
sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per
Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi
associativi.
In
particolare, e tra gli altri, sono compiti
di questo organo:
- eseguire le
deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i
programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea;
- predisporre
il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre
tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare
le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la
gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad
essa affidati;
L’Organo di
amministrazione è formato da un
numero di componenti, compreso tra _5_ e _9_ , nominati dall’Assemblea per la durata di _2_ anni e sono rieleggibili per _5_ mandati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti
associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di
ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di
amministrazione è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni
dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli
amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono
chiederne l'iscrizione nel Registro
unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste
nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita
la rappresentanza dell'associazione e
precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale, pertanto
le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione -
nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in
giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano
verso l’esterno.
Il Presidente
è eletto dall’Assemblea tra i propri
componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di
amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o
per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti.
Almeno un mese
prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente
convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente
convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a
quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
(Organo di controllo)
L’Organo di
controllo, anche monocratico è
nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai
quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di
organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
dei componenti.
L’Organo di
controllo vigila sull’osservanza
della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sulla adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo
contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della
Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore
legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti
dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e
di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei
conti)
Se l’Organo di
controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dalla Legge, l’associazione deve
nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale
iscritti nell'apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
ART. 13
(Divieto di distribuzione
degli utili)
L’associazione
ha il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori
e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione
può trarre le risorse economiche, necessarie
al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,
contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite
patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo
settore.
ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L’associazione
deve redigere il bilancio di esercizio annuale
e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di
amministrazione, viene approvato
dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio e depositato presso il
Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 16
(Bilancio sociale e
informativa sociale)
L’associazione
deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
controllo e ai dirigenti.
L’associazione
deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore
e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio
sociale.
ART. 17
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti
libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di
amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a
cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'Organo di
amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
-
il
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello
stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle
deliberazioni degli eventuali altri
organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri
associativi secondo le seguenti modalità _Facendone richiesta formale ed in
qualsiasi momento saranno messi a disposizione.
ART. 18
(Volontari)
I volontari
sono persone che per loro libera
scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della
comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,
ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo,
neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le
spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari
possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 19
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività
svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al 50% del numero dei volontari.
ART. 20
(Scioglimento e
devoluzione del patrimonio residuo)
In
caso di estinzione o scioglimento
dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla
Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività
del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno
o più liquidatori preferibilmente
scelti tra i propri associati.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non
è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal
Codice civile.
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